Art.1
Costituzione

È costituita con sede in via Mauriac 30, 00143 Roma, una associazione denominata “Italians for Darfur” organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’associazione può stabilire delegazioni e uffici in Italia e all’estero. Le delegazioni e gli uffici sono indipendenti dal solo punto di vista patrimoniale dalla sede centrale.

Art.2
Finalità e attività

L’associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Scopo dell’associazione è lo svolgimento di attività nel settore di tutela e promozione dei diritti umani e civili Italians for Darfur ha lo scopo di: creare un movimento di opinione pubblica che possa contribuire alla risoluzione del conflitto in Darfur e alla promozione e protezione dei diritti umani e delle libertà democratiche nel Sudan. Ha inoltre lo scopo di ottenere una maggiore copertura mediatica di tutte le maggiori crisi umanitarie del mondo, evidenziandone le violazioni dei diritti umani. – diffondere la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la tutela dei diritti dell’uomo; – promuovere l’osservanza concreta ed effettiva in sede giurisdizionale, amministrativa e legislativa dei diritti umani; – organizzare eventi culturali di ogni specie artistica (teatrale, cinematografica, fotografica, sportiva, ricreativa, ludica ecc…) diretti alla diffusione e sensibilizzazione di questioni concernenti i diritti fondamentali e le solidarietà sociali; – partecipare a missioni nazionali ed internazionali vertenti in materia di diritti umani. – l’instaurazione di contatti e collaborazione con organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali che condividano gli scopi dell’associazione; – l’instaurazione di contatti e collaborazione con associazioni, enti e istituzioni pubbliche, con i governi nazionali e locali nonché con organi e rappresentanti governativi. Italians for Darfur è indipendente da qualsiasi ideologia di gruppo o partito politico e da ogni confessione religiosa. È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art.3
Patrimonio

1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo. 2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo. 3. Gli aderenti sono ammessi a titolo gratuito senza obbligo alcuno di versare una quota, ma possono contribuire con donazioni o contributi all’adempimento degli scopi comunitari. 3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per: – dimissioni volontarie mediante lettera raccomandata che ne precisi i motivi; – morte; – indegnità deliberata dal consiglio direttivo; 4. Ogni aderente dimissionario o escluso perde ogni diritto su eventuali quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo. 5. Tutte le prestazioni fomite dagli aderenti sono a titolo gratuito.

Art.4
Associati

Possono essere associati dell’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi e accettano senza riserve lo statuto dell’associazione. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo. Gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art.5

Gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione. Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a versare regolarmente le quote associative nell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato. Gli associati hanno diritto a intervenire con proposte nelle decisioni programmatiche dell’associazione, a proporre soluzioni e attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi espressi di comune accordo e a mettere a disposizione dell’ associazione la propria esperienza e le proprie capacità tecniche anche a titolo gratuito e di volontario.

Art.6

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, o esclusione. La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione. Ogni associato dimissionario o escluso perde ogni diritto su eventuali quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo.

Art.7
Sono organi dell’associazione: – l’assemblea dei Soci – il Comitato Direttivo – il Presidente -il Segretario -il Tesoriere – il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art.8
Assemblea
Gli associati formano l’assemblea. L’assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l’assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati. L’assemblea si radunerà almeno due volte all’anno. Spetta all’assemblea deliberare in merito: – all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; – alla nomina del Comitato Direttivo; – alla nomina del Collegio dei Revisori; – all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti; – ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. L’assemblea è convocata mediante avviso inviato con ogni mezzo ritenuto idoneo, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.). a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Art.9
Amministrazione
Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vicepresidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati. Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell’associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e), comma 6, dell’art. 10 del D. Lgs. 4.12.1997, n. 460. Il Comitato Direttivo, con delibera presa con il voto favorevole di almeno tre membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più componenti del Comitato stesso determinandone i compensi; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il Presidente del collegio sindacale delle società per azioni. Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l’attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all’assemblea per la sua approvazione. Il Comitato Direttivo potrà creare o dissolvere eventuali gruppi di lavoro, uffici o dipendenze e concedere loro di usare il nome e/o il simbolo dell’associazione. Il lavoro dei groppi di lavoro è libero ed indipendente nell’osservanza degli scopi statutari della sede centrale, ma l’uso del nome e/o del simbolo dell’associazione è sottoposto alla concessione del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Comitato Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata con ogni mezzo ritenuto valido, tra cui la lettera scritta, i mezzi informatici (come la posta elettronica, ecc.) ed i mezzi telematici (come il fax, ecc.). In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante avviso invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Art.10
Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Art.11
Segretario
. Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: – provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti; – provvede al disbrigo della corrispondenza; é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
Art.12
Tesoriere
Il Tesoriere coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti: – predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo; – provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti; – provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del Comitato Direttivo. In mancanza di una sua nomina le funzioni del tesoriere saranno tenute dal segretario.
Art.13
Collegio dei revisori
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio consuntivo.
Art.14
Responsabilità verso terzi
L’Associazione è vincolata verso terzi unicamente dalla firma del Presidente. I dirigenti di delegazioni, uffici e dipendenze sono vincolati verso terzi unicamente dalla loro firma. L’indipendenza delle delegazioni, uffici e dipendenze concerne unicamente questioni patrimoniali: la sede centrale non risponde dei debiti delle delegazioni, uffici e dipendenze e queste non rispondono dei debiti della sede centrale. L’amministrazione contabile delle delegazioni, uffici e dipendenze è completamente staccata e non compete quella della sede centrale. Ogni delegazione, ufficio e dipendenza è tenuta a rispettare il presente Statuto nonché ogni direttiva proveniente dal Comitato Direttivo o dal Presidente che rappresenta l’organizzazione verso terzi. Nel caso in cui il Comitato Direttivo, o il Presidente in suo nome, dissolve una delegazione, un ufficio o una dipendenza questa cessa immediatamente di esistere e perde ogni diritto sull’uso del nome e del simbolo dell’associazione. I fondi a sua disposizione devono essere ceduti ad altra associazione che abbia scopi analoghi a quelli dell’associazione. E’ il Comitato Direttivo, o il Presidente in suo nome, che stabilisce la destinazione di questi fondi.
Art.15
Bilancio
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all’assemblea il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all’anno successivo. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art.16
L’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.: a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi; b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c. In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Art.17
Norme di chiusura
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.
Soci Fondatori: Antonella Napoli (Presidente) – Mauro Annarumma (Vice-Presidente, Segretario) – Stefano Cera (Responsabile Formazione)